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Cass., Sez. II Civ., 22 settembre 2020, n. 19799

La previsione contrattuale di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria che devolva le future eventuali controversie ad arbitri, sottoposta ratione temporis alla disciplina dell’art. 1469-bis cod. civ., si presume vessatoria salva prova contraria consistente nella dimostrazione, a carico del professionista, che essa sia stata oggetto di una trattativa individuale.

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