La previsione contrattuale di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria che devolva le future eventuali controversie ad arbitri, sottoposta ratione temporis alla disciplina dell’art. 1469-bis cod. civ., si presume vessatoria salva prova contraria consistente nella dimostrazione, a carico del professionista, che essa sia stata oggetto di una trattativa individuale.