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Cass., Sez. II Civ., 21 ottobre 2022, n. 31207

La liquidazione da parte degli arbitri del loro compenso costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l’accettino, e rimessa, in quest’ultimo caso, alla determinazione del Presidente del Tribunale ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ.

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