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Cass., Sez. II Civ., 17 dicembre 2025, n. 32950

Nei giudizi ordinari radicati anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la decisione con cui il giudice d’appello – in riforma della sentenza di prime cure – ritenga la controversia sottoposta al suo esame devoluta alla potestà giudicante di un collegio arbitrale non integra una pronuncia sulla competenza ma sulla proponibilità dell’azione giudiziaria, risultando pertanto impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza.
La disciplina sull’impugnabilità con regolamento di competenza delle sentenze del giudice di merito affermative o negative della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dall’art. 819-ter cod. proc. civ., trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006.
Il provvedimento con cui il giudice di primo grado, dopo aver invitato le parti a discutere specificamente sulla questione della validità ed efficacia della clausola compromissoria e aver preso atto della rinuncia delle parti ai termini istruttori, affermi in termini di assoluta e oggettiva inequivocità la propria competenza dichiarando l’inefficacia della clausola arbitrale e prosegua con la trattazione del merito, costituisce decisione definitiva sulla competenza suscettibile di impugnazione con regolamento facoltativo o appello, il cui mancato esperimento nei termini di legge determina il passaggio in giudicato della statuizione sulla competenza.

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