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Cass., Sez. II Civ., 14 dicembre 2015, n. 25137

In tema di giudizio arbitrale il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione o sia a tal punto carente da non consentire l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione impugnata.

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