In tema di giudizio arbitrale il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione o sia a tal punto carente da non consentire l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione impugnata.