L’art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dall’art. 22 del d.lgs. 40/2006, nella parte in cui prescrive che la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato e impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. mediante regolamento necessario di competenza, si applica, in ossequio al principio tempus regit actum, a tutte le pronunce emesse successivamente alla sua entrata in vigore (2 marzo 2006), indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio.
