Gli arbitri investiti del potere di decidere secondo equita possono applicare una norma di diritto qualora ritengano che la soluzione da essa prevista sia coincidente con quella equitativa, senza necessita di specifica motivazione sul punto; in tale ipotesi non sussiste il vizio di eccesso di potere ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.
L’eccesso di potere degli arbitri ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. e configurabile solo quando gli arbitri, investiti del potere di giudicare secondo equita, abbiano erroneamente ritenuto di dover decidere la controversia secondo diritto, e non nel caso inverso in cui abbiano applicato una regola di diritto ritenendola coincidente con la soluzione equitativa.
La nullita del lodo per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. ricorre unicamente quando la motivazione manchi del tutto oppure sia a tal punto carente da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione; non e sufficiente, a tal fine, una motivazione sintetica o implicita, purche da essa sia possibile ricostruire le ragioni della pronuncia.
