Site icon Arbitrato in Italia

Cass., Sez. I Civ., ord. 3 febbraio 2026, n. 2262

In tema di contratti derivati IRS (interest rate swap), la validita del contratto richiede l’accordo delle parti sulla misura dell’alea, da accertarsi attraverso l’indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici; questi ultimi si identificano con i fattori che entrano nella formula matematica alla base della determinazione del mark to market e non con previsioni sull’andamento futuro dei tassi.
Il livello di dettaglio richiesto nella indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici varia in funzione della complessita del contratto derivato: nei contratti plain vanilla e sufficiente un grado di informazione minore rispetto ai contratti con strutture complesse.
Il mark to market e gli scenari probabilistici attengono in via primaria alla meritevolezza del contratto derivato ai sensi dell’art. 1322 co. 2 cod. civ., e non all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ.
In sede di impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto ai sensi dell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., il sindacato della corte d’appello e limitato alla verifica della corretta applicazione dei principi giuridici da parte degli arbitri e non si estende al riesame del merito della controversia, restando preclusa la rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Exit mobile version