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Cass., Sez. I Civ., ord. 29 marzo 2026, n. 7527

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, l’espressione “la legge” contenuta nell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. si riferisce alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, con la conseguenza che il regime di impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia si determina con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis alla convenzione stessa.
Il lodo arbitrale non può essere impugnato per errori di fatto nella ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, essendo l’impugnazione per nullità circoscritta alla violazione di norme di diritto, con esclusione del sindacato sugli accertamenti di fatto operati dagli arbitri.
La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio arbitrale non costituisce un “fatto” il cui omesso esame possa essere denunciato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., atteso che la CTU e’ un mezzo istruttorio e non un fatto storico.

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