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Cass., Sez. I Civ., ord. 29 maggio 2026, n. 16878

È affetto da nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c. il lodo arbitrale con il quale il collegio arbitrale, pur avendo preso atto dell’allegazione di determinati fatti costitutivi della domanda, ne abbia escluso in via pregiudiziale l’accertamento in ragione della pendenza di un procedimento penale vertente sui medesimi fatti, determinando così un’indebita restrizione del thema decidendum e un’alterazione della causa petendi; tale operazione non e’ assimilabile a una valutazione delle prove o del merito della controversia, bensì integra un’omissione di pronuncia idonea a fondare l’impugnazione per nullità del lodo.
Il principio di autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale impone all’arbitro rituale di procedere a un autonomo accertamento dei fatti dedotti dalle parti, senza che la mera pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti possa giustificare la limitazione della cognizione arbitrale; gli unici effetti vincolanti del giudicato penale sono quelli tassativamente previsti dalla legge, sicché la pendenza del processo penale non può in alcun modo restringere il thema decidendum del giudizio arbitrale.

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