{‘principiò: “La proroga ex lege del rapporto concessorio di distribuzione del gas naturale, prevista dall’art. 14 co. 7 d.lgs. n. 164 del 2000, comporta la prosecuzione dell’originario contratto di concessione, sia pure limitatamente all’ordinaria amministrazione, con il mantenimento dell’obbligo di pagamento del canone concessorio nella misura stabilita dal contratto originario, ferma restando la possibilità per il concessionario di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 165 co. 6 d.lgs. n. 50 del 2016 o, in caso di mancato accordo, di recedere dal contratto. Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta nel contratto originario conserva la propria efficacia anche nel periodo di proroga legale.”}
{‘principiò: “In tema di cessione di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ. si verifica il subentro ipso iure del cessionario anche nella clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato dal cedente per l’esercizio dell’azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia richiesta la forma scritta ad substantiam, attesa la natura di negozio dotato di propria individualità e autonomia della clausola compromissoria. Tale principio non si applica alla diversa fattispecie della cessione del credito, in cui il cessionario non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio.”}
{‘principiò: “L’attribuzione agli arbitri della qualifica di amichevoli compositori nella clausola compromissoria non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi di conforto e di riscontro, a far ritenere che ai medesimi sia stato conferito il compito di decidere secondo equità, attesa la non coincidenza tra la qualità riconosciuta ai giudicanti e il parametro valutativo che ad essi è stato richiesto di adottare. Qualora il lodo sia stato pronunciato secondo diritto anziché secondo equità, come risultante dalla clausola compromissoria, la parte che intenda far valere tale vizio deve proporre impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di pronuncia emessa fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato. In difetto di impugnazione sul punto, si forma il giudicato sulla questione della natura del giudizio arbitrale, con conseguente preclusione per la Corte d’appello di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., la qualificazione dell’arbitrato come equitativo.”}
