In materia di appalti pubblici, il termine ridotto di impugnazione del lodo arbitrale previsto dall’art. 241, comma 15-bis, del d.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 53/2010, non si applica ai lodi pronunciati da collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 53/2010; per tali lodi resta applicabile il termine di impugnazione previsto dall’art. 828 c.p.c., in conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 4, comma 7, del d.l. n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2010.
