In tema di impugnazione del lodo arbitrale, le disposizioni degli artt. 347, co. 3, c.p.c. e 123-bis disp. att. c.p.c. sulla trasmissione del fascicolo del giudice di primo grado non trovano applicazione, atteso che il procedimento arbitrale, svolgendosi in sede privata e stragiudiziale, non contempla un giudice di primo grado né un fascicolo d’ufficio di cui possa essere chiesta la trasmissione.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 5, c.p.c. sussiste soltanto qualora la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico della decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione; ne consegue che il vizio non è configurabile con riguardo alla misura della riduzione giudiziale della penale contrattuale ex art. 1384 c.c., la cui determinazione è lasciata all’ampia discrezionalità del giudicante, circoscritta dall’avverbio «equamente».
