{‘principiò: “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie rese da un erogatore privato in forza di contratto stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 con un’azienda sanitaria locale, trattandosi di rapporto di diritto privato caratterizzato dalla posizione paritetica delle parti, anche con riferimento alla pretesa relativa ai ricoveri effettuati in eccesso rispetto a quelli autorizzati dall’asl. La comunicazione dell’asl di trovarsi in ristrettezze economiche non costituisce esercizio di un potere discrezionale autoritativo idoneo a incidere sul contratto e a sottrarre la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario e alla cognizione degli arbitri.”}
