Site icon Arbitrato in Italia

Cass., Sez. I Civ., ord. 27 aprile 2026, n. 11224

{‘principiò: “In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., si determina in via aprioristica sulla base del criterio del disputatum (petitum), senza che possa assumere rilevanza la pronuncia emessa dal collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate dal codice di procedura civile in materia di competenza per valore.”}

Exit mobile version