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Cass., Sez. I Civ., ord. 26 giugno 2026, n. 21867

L’impugnazione per nullita del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile esclusivamente per determinati errores in procedendo e, nei limiti di cui all’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto; ad esso si applica la regola della specificita dei motivi, in ragione della natura rescindente del giudizio, dovendo le contestazioni corrispondere esattamente ai casi di impugnabilita previsti dalla norma.
Il giudizio di impugnazione del lodo si articola in due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullita del lodo, nella quale non e consentito al giudice procedere ad accertamenti di fatto; la seconda, rescissoria, conseguente all’annullamento, nella quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte, nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di impugnazione del lodo arbitrale, il sindacato di legittimita va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformita a legge e della congruita della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione, senza possibilita di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice dell’impugnazione.

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