L’impugnazione del lodo arbitrale per nullita ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa esclusivamente per i vizi tassativamente previsti dalla norma, attinenti a errores in procedendo specificamente indicati, nonche per inosservanza da parte degli arbitri delle regole di diritto nei limiti di cui all’art. 829 co. 3 cod. proc. civ.; ai medesimi limiti e assoggettato il sindacato di legittimita.
