Nei contratti di appalto stipulati a seguito di gara pubblica indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita e univoca; non e’ sufficiente un generico rinvio al capitolato speciale d’appalto che contenga la clausola compromissoria, in quanto soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della relatio perfecta, assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il requisito della forma scritta della clausola compromissoria per relationem — sia nell’arbitrato interno che in quello estero, ai sensi dell’art. 808 c.p.c. e dell’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 — e’ soddisfatto soltanto quando il contratto contenga un richiamo espresso e specifico alla clausola compromissoria prevista in un diverso negozio o documento, non già quando rechi un mero rinvio generico al documento o al formulario che la contiene; il rinvio generico (‘per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato speciale d’appaltò) non integra la relatio perfecta necessaria a fondare la competenza arbitrale.
