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Cass., Sez. I Civ., ord. 20 maggio 2026, n. 15163

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il termine lungo previsto dall’art. 828, secondo comma, c.p.c. decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione del lodo e non e’ soggetto a sospensione feriale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742/1969; la tardività dell’impugnazione va rilevata con riferimento a tali parametri normativi, restando irrilevante la successiva comunicazione del lodo alle parti.
Nel procedimento arbitrale, la notificazione della domanda di arbitrato soggiace alle forme previste dal codice di procedura civile in materia di notificazione degli atti, salvo che le parti abbiano concordato modalità diverse; pertanto, l’omissione delle formalità prescritte dagli artt. 140 e 143 c.p.c. non determina la nullità della notificazione ove questa abbia comunque raggiunto il suo scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., risultando provato che il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.

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