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Cass., Sez. I Civ., ord. 2 marzo 2026, n. 4671

L’eccezione di arbitrato irrituale non introduce una questione di competenza, bensì una questione di merito attinente alla proponibilità della domanda giudiziale; ne consegue che la decisione con cui il giudice, accogliendo tale eccezione, dichiari improponibile la domanda, ha natura di sentenza di rigetto nel merito e non di pronuncia declinatoria della competenza, sicché avverso di essa non e’ proponibile il regolamento di competenza.

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