Site icon Arbitrato in Italia

Cass., Sez. I Civ., ord. 17 marzo 2026, n. 5983

L’obbligazione di pagamento del compenso agli arbitri ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ. ha natura solidale in capo a tutte le parti del procedimento arbitrale, indipendentemente dall’esito della controversia.
Il diritto al compenso degli arbitri sussiste anche nell’ipotesi in cui la pronuncia arbitrale sia successivamente dichiarata nulla, atteso che il diritto alla retribuzione deriva dall’esecuzione dell’incarico conferito e non dalla validità del lodo.
L’autoliquidazione del compenso da parte degli arbitri nel lodo non preclude l’azione autonoma per il pagamento del compenso medesimo, ferma restando la possibilità delle parti di contestarne la misura.
L’arbitro che ha anticipato l’intero compenso del collegio arbitrale ha diritto di regresso nei confronti delle parti per le quote di rispettiva competenza.
Il requisito della forma scritta ad substantiam della convenzione di arbitrato e’ soddisfatto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato per iscritto tra le parti.

Exit mobile version