In tema di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, il vizio di contraddittorietà di cui all’art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c. rileva solo quando la contraddittorietà sussiste tra le diverse parti del dispositivo ovvero tra il dispositivo e la relativa motivazione; la contraddittorietà tra diverse parti della motivazione rileva, invece, soltanto ove determini l’impossibilità assoluta di ricostruire il percorso logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, la carenza di motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5, in relazione all’art. 823, n. 5, c.p.c. rileva soltanto ove determini l’impossibilità assoluta di ricostruire il percorso logico e giuridico sottostante alla decisione; la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel procedimento non è sindacabile per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo.
In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 827-830 c.p.c., il controllo di legittimità non può avere ad oggetto immediato la decisione arbitrale, ma è limitato alla verifica della correttezza e della congruità della motivazione della pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, in relazione ai motivi di censura del lodo previsti dall’art. 829 c.p.c.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, l’individuazione — eventualmente errata — delle conseguenze giuridiche ricollegabili ai fatti accertati, in quanto ascrivibile all’ambito della motivazione in diritto, non integra il vizio di contraddittorietà del lodo rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, nn. 5 e 11, c.p.c., neppure qualora le conclusioni dell’arbitro non siano consequenziali alle premesse.
