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Cass., Sez. I Civ., ord. 16 marzo 2026, n. 5964

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che decide sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può procedere all’esame diretto del lodo, essendo il suo sindacato circoscritto alla verifica della legittimità della sentenza impugnata nei limiti dei motivi di ricorso proposti ai sensi dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ.
L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., e’ ammissibile solo nei limiti di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., e cioè per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
La motivazione per relationem del lodo arbitrale e’ legittima quando il rinvio ad atti o documenti del giudizio consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dagli arbitri, purché tali atti siano conosciuti o conoscibili dalle parti.

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