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Cass., Sez. I Civ., ord. 16 marzo 2026, n. 5951

L’assenza del dispositivo nel lodo arbitrale costituisce causa di nullità ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; tuttavia, la volontà decisoria degli arbitri può essere desunta dalla parte motiva del lodo soltanto quando essa sia stata esplicitata in termini inequivocabili.
Ai sensi dell’art. 830 co. 2 cod. proc. civ., qualora il lodo sia annullato per i motivi di cui all’art. 829 co. 1 nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11 o 12, co. 3, 4 o 5, la corte d’appello decide la controversia nel merito, salvo che le parti non abbiano diversamente stabilito nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo; nella fase rescissoria, la corte d’appello decide sulle domande originariamente proposte davanti agli arbitri senza essere vincolata ai limiti dell’art. 829 cod. proc. civ., i quali attengono esclusivamente alla fase rescindente.

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