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Cass., Sez. I Civ., ord. 16 giugno 2026, n. 20235

Il giudizio di impugnazione per nullita del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. non consente alla corte d’appello di sindacare la correttezza e la congruita della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri, essendo i limiti della cognizione del giudice dell’impugnazione analoghi a quelli del giudizio per cassazione; ne consegue che il principio di non contestazione non puo operare sulla base delle difese svolte nella fase di impugnazione del lodo.

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