Il giudizio di impugnazione per nullita del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. non consente alla corte d’appello di sindacare la correttezza e la congruita della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri, essendo i limiti della cognizione del giudice dell’impugnazione analoghi a quelli del giudizio per cassazione; ne consegue che il principio di non contestazione non puo operare sulla base delle difese svolte nella fase di impugnazione del lodo.
