{‘principiò: “La nullità del lodo arbitrale per contraddittorietà delle disposizioni, ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ., non ricorre allorché la motivazione del lodo dia compiutamente conto delle ragioni per cui la domanda di risarcimento del danno è stata accolta nonostante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, essendo la domanda risarcitoria autonoma dalla domanda di risoluzione, sicché la condanna al risarcimento può essere pronunciata anche qualora sia rigettata, per qualsiasi causa, la domanda di risoluzione.”}
{‘principiò: “L’applicazione della clausola penale per il ritardo nell’adempimento non presuppone la risoluzione del contratto cui accede, né è impedita dalla qualificazione del termine contrattuale come non essenziale, attesa la diversità delle rispettive funzioni: la clausola penale, consistendo in una preventiva e forfettaria liquidazione del danno, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale che incide sul piano degli effetti dell’inadempimento o del ritardo, mentre il termine per l’adempimento attiene alla precedente fase di svolgimento del rapporto contrattuale. “}
{‘principiò: “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza d’appello svolta ad abundantiam, non idonea a sorreggere la decisione, poiché, essendo tale argomentazione improduttiva di effetti giuridici già prodotti dalla ratio decidendi principale, non sussiste un interesse alla sua cassazione onde evitare il formarsi del giudicato.”}
