{‘principiò: “In tema di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, la Corte d’appello che dichiari la nullità del lodo per carenza o illogicità della motivazione non compie un inammissibile riesame del merito della controversia, bensì verifica la legittimità della decisione arbitrale sotto il profilo della corretta applicazione delle regole di diritto, allorché accerti che gli arbitri non abbiano compiutamente valutato gli elementi della fattispecie costitutiva dell’invalidità dichiarata e, in tal modo, siano pervenuti a una statuizione non sorretta da un adeguato percorso argomentativo.”}
