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Cass., Sez. I Civ., ord. 12 marzo 2026, n. 5610

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, quale il decorso del termine di durata, non determina l’estinzione della società nè la perdita della legittimazione dei suoi organi, sicché il socio amministratore conserva la legittimazione a promuovere il giudizio arbitrale in nome della società fino all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di accertamento della causa di scioglimento, ai sensi dell’art. 2484 co. 3 cod. civ.; nei rapporti esterni, gli effetti della causa di scioglimento si producono soltanto dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo; la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell’impugnazione per nullità, essendo tale valutazione rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
La proroga del termine per la pronuncia del lodo, concessa da tutte le parti su richiesta degli arbitri, comporta la rinuncia a far valere la decadenza degli arbitri ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., a nulla rilevando che una delle parti abbia precedentemente eccepito la decadenza medesima.

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