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Cass., Sez. I Civ., ord. 11 marzo 2026, n. 5512

Il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale rilevante ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. sussiste esclusivamente quando vi sia contrasto tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre le contraddizioni interne alla sola motivazione rilevano unicamente qualora impediscano la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri.
L’omessa motivazione del lodo arbitrale, quale causa di nullità ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., ricorre soltanto quando la motivazione sia del tutto assente ovvero sia così carente da risultare meramente apparente, equivalendo a una non-motivazione.
Quando una delle parti del giudizio arbitrale ha la sede all’estero, l’art. 830 co. 2 cod. proc. civ. limita il giudizio della corte d’appello alla sola fase rescindente, con esclusione della fase rescissoria.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sull’impugnazione del lodo arbitrale, la denuncia di nullità del lodo per violazione di regole di diritto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. richiede l’allegazione esplicita dell’erroneo canone di diritto applicato dagli arbitri e non può risolversi nella mera deduzione di lacune di indagine o di motivazione.

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