In tema di contratti del consumatore, la clausola compromissoria che deroga alla competenza del giudice ordinario non e vessatoria ai sensi dell’art. 33 co. 2 lett. t) d.lgs. 206/2005 solo se e il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serieta, della effettivita e della individualita, non essendo sufficiente che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto.
Nel confronto tra la disciplina generale sull’arbitrato e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore, il giudice nazionale deve disapplicare, per contrarieta alla legislazione eurounitaria, la normativa interna che prevede che l’impugnazione per nullita del lodo fondata sull’invalidita della convenzione d’arbitrato per mancanza di trattativa individuale sulla clausola compromissoria non sia ammessa se non e stata eccepita nel corso del procedimento arbitrale.
