La preventiva effettuazione del collaudo dell’opera pubblica costituisce un presupposto processuale che condiziona l’esperibilità dell’arbitrato, configurandosi come eccezione processuale la cui carenza non è rilevabile d’ufficio e che, ove il collaudo intervenga nel corso del procedimento arbitrale e prima dell’emanazione della decisione, rende procedibile la domanda arbitrale intempestivamente proposta prima del collaudo.
