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Cass., Sez. I Civ., 7 ottobre 2022, n. 29288

L’obbligo di motivazione del lodo, il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnarlo per nullità, ai sensi dell’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi insoddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale, o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.

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