Può essere proposto ricorso per cassazione contro la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico e liquidati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ.
Può essere proposto ricorso per cassazione contro la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico e liquidati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ.