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Cass., Sez. I Civ., 6 febbraio 2025, n. 3004

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una eccezione di arbitrato in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

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