Tra le ipotesi di cui all’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., in cui il giudizio di impugnazione deve avere un esito solo rescindente, lasciando il rescissorio agli arbitri, rientra ogni situazione ostativa, in rito, alla pronunzia di merito e dunque anche le violazioni del contraddittorio in senso statico, le quali ricorrono quando alla parte cui compete di contraddire non è consentito di partecipare al giudizio.