In tema di appalti pubblici, una volta scaduto il termine di otto mesi per l’esecuzione del collaudo da parte della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 741 del 1981, il dies a quo decennale per la maturazione della prescrizione in ordine al diritto dell’appaltatore al saldo del compenso pattuito decorre dalla data di ultimazione dei lavori, restando irrilevante, ai fini della interruzione della prescrizione, il successivo collaudo tardivo, perché i termini di cui alla norma suindicata non sono disponibili da parte della pubblica amministrazione, che risulta così avere consumato – sempre limitatamente a tali fini – il relativo potere pubblicistico, dovendosi equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo.
In tema di arbitrato, l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 citato, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge cui l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. rinvia va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829 co. 2 cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.
