Ai fini dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrario all’ordine pubblico.
Ai fini dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrario all’ordine pubblico.