Il vizio di motivazione denunziabile come motivo di nullità del lodo non ha lo stesso contenuto dell’analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, oppure, per l’iter argomentativo seguito, si risolva in una non motivazione.