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Cass., Sez. I Civ., 29 aprile 2026, n. 11713

{‘principiò: “Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante o assolutamente carente. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione delle ragioni addotte con il motivo di impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ. senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza d’appello.”}
{‘principiò: “In tema di concessioni di pubblici servizi e riscatto degli impianti da parte dell’amministrazione concedente, l’equa indennità prevista dall’art. 24 r.d. n. 2578/1925, determinata secondo i criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti di cui all’art. 13 d.P.R. n. 902/1986, deve essere calcolata senza computare quella parte dell’impianto che è stata realizzata per mezzo di costi sostenuti dai privati per i singoli allacciamenti, non potendo il concessionario uscente ottenere un indennizzo per spese non sostenute, ricorrendo altrimenti un arricchimento senza causa.”}
{‘principiò: “Nella determinazione del valore industriale residuo degli impianti oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 902/1986, la locuzione «costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo», deducibili dal valore di ricostruzione a nuovo, non comprende i costi correlati alla messa in sicurezza degli impianti, i quali gravano sull’ente concedente che riscatta gli impianti e ne acquisisce la proprietà, atteso che, diversamente, il concedente si arricchirebbe indebitamente ai danni del concessionario uscente.”}

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