Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., avverso provvedimento del competente Presidente del Tribunale relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ., essendo quel provvedimento espressione di funzioni essenzialmente privatistiche e privo, quindi, della vocazione al giudicato.