Oggetto del motivo d’impugnazione del lodo arbitrale non può essere altro (nella fase rescindente), ex art. 829 cod. proc. civ., che la nullità del lodo stesso, per i motivi indicati dalla legge, e non la nullità del contratto oggetto del lodo.
Oggetto del motivo d’impugnazione del lodo arbitrale non può essere altro (nella fase rescindente), ex art. 829 cod. proc. civ., che la nullità del lodo stesso, per i motivi indicati dalla legge, e non la nullità del contratto oggetto del lodo.