La domanda di revocazione del lodo arbitrale ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ. è inammissibile quando fondata su un accertamento tecnico preventivo formato successivamente alla conclusione del giudizio arbitrale, in quanto la norma presuppone la scoperta di un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, restando irrilevante che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento.
La revocazione del lodo arbitrale per dolo ex art. 395 n. 1 cod. proc. civ. richiede un’attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei ad alterare la verità e pregiudicare l’esito del procedimento, non essendo sufficiente la mera violazione dell’obbligo di lealtà e probità di cui all’art. 88 cod. proc. civ.
La revocazione del lodo arbitrale per falsità delle prove ex art. 395 n. 2 cod. proc. civ. presuppone che la decisione sia stata assunta grazie a prove legittimamente e ritualmente riconosciute o dichiarate false con sentenza passata in giudicato ovvero la cui falsità sia stata riconosciuta dalla stessa parte a cui vantaggio la prova è stata utilizzata dall’arbitro.
