Site icon Arbitrato in Italia

Cass., Sez. I Civ., 27 dicembre 2025, n. 34228

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il soggetto che intenda far valere la nullità del lodo ex art. 829 n. 9 cod. proc. civ. per violazione del contraddittorio deve specificare le ragioni della censura, non potendo limitarsi alla mera affermazione della propria estraneità al giudizio arbitrale, essendo tenuto a confutare nel merito le statuizioni degli arbitri contestate.
In materia di obbligazione solidale passiva e giudizio arbitrale, la responsabilità solidale degli amministratori non comporta inscindibilità delle cause né dà luogo a litisconsorzio necessario, potendo il creditore rivalersi per l’intero nei confronti di ogni singolo coobbligato anche in sede arbitrale, salvo che le distinte posizioni dei condebitori presentino obiettiva interrelazione strutturale sul piano del diritto sostanziale.

Exit mobile version