La devoluzione della controversia al collegio di arbitri irrituali non sottrae al giudice ordinario il potere di deliberare in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, in quanto le parti con tale clausola non demandano agli arbitri l’esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, ma conferiscono un mandato per l’espletamento, in loro sostituzione, di un’attività negoziale e, pertanto, costoro, intanto sono autorizzati ad eseguire il mandato, in quanto sia valido ed efficace l’atto che glielo conferisce.