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Cass., Sez. I Civ., 26 marzo 2021, n. 8630

L’accertamento dell’accordo delle parti si traduce in un’indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità – quale è quello affidato al giudice dall’art. 829 cod. proc. civ. – nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.

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