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Cass., Sez. I Civ., 26 luglio 2023, n. 22631

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, per cui laddove la declinatoria della competenza in favore del giudice ordinario operata in relazione a un giudizio non venga impugnata il conseguente giudicato formatosi sul punto preclude ogni discussione sul punto con riferimento a identiche azioni che dovessero essere proposte successivamente.

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