L’interpretazione del contratto che è oggetto del contendere si traduce in un’indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità – qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ. – soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.