In caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri. Tale sanatoria, prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 817 cod. proc. civ. si applica invece in caso di superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso.