Poiché nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà – impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l’impugnazione per nullità di un lodo, mentre è esperibile la sola azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.