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Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8090

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, nei casi ove è consentita ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod.proc.civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ.

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