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Cass., Sez. I Civ., 22 settembre 2020, n. 19823

L’eccezione di arbitrato è eccezione in senso proprio. Attualmente dispone in tal senso l’art. 819-ter cod. proc. civ. Il primo comma, terzo e quarto periodo dell’articolo dispongono che l’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e che la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Anche nel regime previgente non si dubitava della natura di eccezione in senso proprio o stretto, riservata alla parte dell’eccezione di compromesso arbitrale.

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